Iniziativa popolare federale 'sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 117a Assicurazione contro le malattie (nuovo)

1L'assicurazione contro le malattie poggia:

  1. sull'assicurazione di base secondo il diritto delle assicurazioni sociali, la quale assume i costi delle prestazioni medico-sanitarie destinate al lenimento del dolore, alla cura e alla reintegrazione, sempreché tali prestazioni siano appropriate ed economiche e la loro efficacia sia riconosciuta dalla scienza;
  2. sull'assicurazione complementare secondo il diritto in materia di assicurazioni private.

2Gli assicuratori di base e i fornitori di prestazioni stipulano contratti di prestazione conformi alle esigenze degli assicurati.

3Gli assicuratori di base non possono detenere partecipazioni negli enti fornitori di prestazioni e viceversa.

4L'assicurazione di base è finanziata dai contributi della Confederazione e dei Cantoni, che insieme non superano il 50 per cento, e dai contributi degli assicurati.

5La Confederazione e i Cantoni versano i contributi agli assicuratori di base.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'art. 117a (Assicurazione contro le malattie)

Le disposizioni del nuovo articolo 117a entrano in vigore tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive. Fino all'entrata in vigore dell'articolo 117a gli assicurati possono assicurare presso il loro assicuratore di base, nell'ambito dell'assicurazione complementare e senza riserve, la differenza rispetto al precedente volume di prestazioni.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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