Iniziativa popolare federale 'Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art.80 Protezione degli animali

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali; tutela il benessere e la dignità degli animali in quanto anch'essi creature ed esseri viventi dotati di sensibilità.

2 La Confederazione si attiene in particolare ai principi seguenti:

a. gli animali vanno tenuti nel rispetto delle loro esigenze e trattati con riguardo;

b. agli animali da reddito e agli altri animali domestici va data la possibilità di praticare regolarmente moto all'aperto;

c. i trasporti di animali vanno limitati allo stretto necessario ed eseguiti sotto il controllo di persone formate a tal fine. Il transito e l'esportazione di animali da macello vivi sono vietati;

d. l'uccisione di animali deve poter essere giustificata da motivi validi e può essere eseguita soltanto da persone formate a tal fine. È vietata la macellazione di animali senza stordimento prima del dissanguamento;

e. gli esperimenti su animali non devono arrecare dolori o sofferenze gravi o durevoli. Nella misura del possibile, gli esperimenti su animali vanno sostituiti con metodi alternativi;

f. la detenzione di animali selvatici deve avvenire in un ambiente che corrisponda in ampia misura al loro habitat naturale. Sono permesse soltanto l'importazione e la detenzione delle specie animali le cui esigenze possono essere soddisfatte in cattività;

g. per il commercio di animali di qualsiasi specie sono necessari un'autorizzazione e un certificato di capacità;

h. gli obiettivi e i metodi dell'allevamento devono essere tali da garantire la salute e il benessere degli animali procreatori e della loro prole;

i. l'importazione in Svizzera di animali e prodotti animali è permessa soltanto se la loro detenzione o produzione all'estero non viola i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali.

3 La Confederazione disciplina e sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. A tal proposito, si attiene segnatamente ai principi seguenti:

a. i Cantoni istituiscono per l'esecuzione della legge sulla protezione degli animali appositi uffici centrali;

b. nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, vi è un patrocinatore anche per gli interessi degli animali.

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Ultima modifica 07.05.2024 14:17

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