L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
Alla Costituzione federale è aggiunto l'articolo seguente:
Ad ogni cittadino svizzero è garantito il diritto ad un lavoro sufficiamente retribuito. La legislazione federale, quella dei Cantoni e dei Comuni devono attuare questo diritto con tutti i mezzi possibili.
In particolare si prenderanno i provvedimenti seguenti:
- Nello stesso intento di rendere il lavoro più abbondante, si riducano le ore di lavoro in quanti rami d'industria è possibile;
- Si organizzino delle istituzioni destinate a procurare gratuitamente il lavoro a chi ne abbisogna, e si pongano queste istituzioni nelle mani stessi degli operai;
- Si proteggano gli operai dai licenziamenti ingiustificati,
- Si provveda che gli operai privi, senza loro colpa, di lavoro, non manchino dei necessari soccorsi, sia istituendo un'assicurazione pubblica, sia sussidiando coi denari dello Stato le istituzioni fondate a quello scopo dagli operai stessi;
- Si protegga efficacemente il diritto di associazione, lasciando, in ispecie, che si formino liberamente dei sodalizi aventi per iscopo di difendere gl'interessi degli operai contro i padroni, e provvedendo che nessuno possa essere impedito di entrare in quei sodalizi;
- Si facciano leggi per tutelare maggiormente i diritti degli operai verso i loro padroni, e si dia un'organizzazione più democratica al lavoro nelle fabbriche e nelle officine, massime in quelle dello Stato e dei Comuni.