Diritto al lavoro. Nuovo art.

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

Alla Costituzione federale è aggiunto l'articolo seguente:

Ad ogni cittadino svizzero è garantito il diritto ad un lavoro sufficiamente retribuito. La legislazione federale, quella dei Cantoni e dei Comuni devono attuare questo diritto con tutti i mezzi possibili.

In particolare si prenderanno i provvedimenti seguenti:

  1. Nello stesso intento di rendere il lavoro più abbondante, si riducano le ore di lavoro in quanti rami d'industria è possibile;
  2. Si organizzino delle istituzioni destinate a procurare gratuitamente il lavoro a chi ne abbisogna, e si pongano queste istituzioni nelle mani stessi degli operai;
  3. Si proteggano gli operai dai licenziamenti ingiustificati,
  4. Si provveda che gli operai privi, senza loro colpa, di lavoro, non manchino dei necessari soccorsi, sia istituendo un'assicurazione pubblica, sia sussidiando coi denari dello Stato le istituzioni fondate a quello scopo dagli operai stessi;
  5. Si protegga efficacemente il diritto di associazione, lasciando, in ispecie, che si formino liberamente dei sodalizi aventi per iscopo di difendere gl'interessi degli operai contro i padroni, e provvedendo che nessuno possa essere impedito di entrare in quei sodalizi;
  6. Si facciano leggi per tutelare maggiormente i diritti degli operai verso i loro padroni, e si dia un'organizzazione più democratica al lavoro nelle fabbriche e nelle officine, massime in quelle dello Stato e dei Comuni.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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