Iniziativa popolare 'Aiuto alla vecchiaia e ai superstiti'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

All'art. 34quater della Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:

Art. 34quater. Disposizione transitoria.

Dal 1° gennaio 1932 sino a che sia attuata l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la Confederazione preleverà, sui proventi e gli interessi del fondo d'assicurazione per la vecchiaia, una somma annua di venticinque milioni, destinata ad un'opera di soccorso in favore dei vecchi e dei superstiti. Questa somma sarà ripartita fra tutti i Cantoni, proporzionalmente al numero desunto dal censimento federale delle persone di nazionalità svizzera, che hanno più di sessantacinque anni di età.

I Cantoni si serviranno della quota-parte loro spettante per corrispondere delle rendite di vecchiaia ai vecchi di oltre sessantacinque anni di età e dei soccorsi alle vedove e agli orfani. Queste prestazioni saranno corrisposte alle persone di nazionalità svizzera, che, con i mezzi e le pensioni di cui dispongono, non siano in grado di bastare al loro mantenimento.

I Cantoni assicureranno gratuitamente l'attuazione di quest'opera di soccorso. Essi potranno valersi della cooperazione di istituzioni di utilità pubblica.

Il Consiglio federale e i Governi cantonali stabiliranno, mediante ordinanza, norme più particolareggiate.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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