Iniziativa popolare federale 'Parità di diritti per i disabili'

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 4bis (nuovo)

1Nessuno può essere discriminato, in particolare in ragione dell'origine, della razza, del sesso, della lingua, dell'età, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, nonché di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

2La legge provvede per la parità dei diritti dei disabili. Prevede provvedimenti per eliminare e compensare svantaggi nei loro confronti.

3L'accesso a edifici e impianti e l'utilizzazione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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