Iniziativa popolare federale 'per madre e bambino - per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno'

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 4bis (nuovo)

1La Confederazione protegge la vita del bambino non ancora nato ed emana direttive per l'aiuto necessario a sua madre in stato di bisogno.

2La legislazione della Confederazione si attiene in merito a quanto segue:

  1. Chiunque causa la morte di un bambino non ancora nato o contribuisce in modo decisivo alla sua morte si rende punibile a meno che la prosecuzione della gravidanza comporti per la madre un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile e dovuto a cause fisiche.
  2. Qualsiasi forma di pressione, finalizzata alla soppressione di un bambino non ancora nato, è inammissibile.
  3. Se la gravidanza è una conseguenza di atti di violenza, la madre può dare il suo consenso, l'unico necessario, alla libera adozione del bambino fin dall'accertamento della gravidanza.
  4. Se la gravidanza pone la madre in uno stato di bisogno, i Cantoni accordano l'aiuto necessario. Possono affidare tale compito ad istituzioni private.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

Per il periodo fino all'entrata in vigore di una nuova regolamentazione legislativa, tutte le disposizioni del Codice penale svizzero (CP) che prevedono l'interruzione della gravidanza impunita sono sostituite dalla regolamentazione dell'articolo 4bis capoverso 2 lettera a della Costituzione federale.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina