L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 2bis (nuovo)
La Confederazione sopprime, per la giurisdizione svizzera, la legge „anti-razzismo” introdotta su pressione esterna nel 1995 con l'articolo 261bis del CP. Elimina inoltre ogni tipo di tutela mentale e garantisce, in particolare anche per gli adolescenti, l'incondizionata indipendenza mentale e possibilità di sviluppo, vietando qualsiasi legislazione che avvantaggi o protegga in modo parziale minoranze o gruppi ideologici, politici, economici, religiosi, etnici o razziali.