Iniziativa popolare federale "Libertà di parola" e simultanea abrogazione del divieto di discriminazione razziale

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 2bis (nuovo)

La Confederazione sopprime, per la giurisdizione svizzera, la legge „anti-razzismo” introdotta su pressione esterna nel 1995 con l'articolo 261bis del CP. Elimina inoltre ogni tipo di tutela mentale e garantisce, in particolare anche per gli adolescenti, l'incondizionata indipendenza mentale e possibilità di sviluppo, vietando qualsiasi legislazione che avvantaggi o protegga in modo parziale minoranze o gruppi ideologici, politici, economici, religiosi, etnici o razziali.

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Ultima modifica 30.04.2024 15:05

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