Iniziativa popolare federale 'per un'imposta sugli utili da capitale'

L'iniziativa popolare ha il seguente tenore:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 41ter cpv. 1ter (nuovo) e cpv. 5bis (nuovo)

1terLa Confederazione riscuote un'imposta speciale sugli utili da capitale realizzati sui beni mobili che non sono assoggettati all'imposta federale diretta.

5bisPer l'imposta sugli utili da capitale di cui al capoverso 1ter vale quanto segue:

  1. Gli utili da capitale sono imposti secondo un'aliquota unica e proporzionale del 20 per cento almeno.
  2. Le perdite di capitale possono essere dedotte dagli utili da capitale nell'anno fiscale e al massimo durante i due anni successivi.
  3. La legislazione non sottopone all'imposizione gli utili di poco conto. Essa può inoltre prevedere che l'imposta sia riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. A garanzia dell'imposta, può essere introdotto il prelievo alla fonte.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 8quater (nuovo)

1Se entro tre anni dall'approvazione dell'articolo costituzionale concernente l'imposta sugli utili da capitale di cui all'articolo 41ter capoverso 1ter e capoverso 5bis non è entrata in vigore una legge di esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

2Ciò facendo, osserva i principi seguenti:

  1. Soggiacciono all'imposta gli utili da capitale, in particolare sulle divise, i titoli e le partecipazioni, compresi gli utili sulle opzioni, le operazioni a termine e altri strumenti d'investimento derivati, nonché sulle parti di fondi d'investimento.
  2. Soggiace all'imposta chi ha il proprio domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Chi non è assoggettato all'obbligo di contribuzione conformemente all'articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 19901) sull'imposta federale diretta, è parimenti esente dall'imposta sugli utili da capitale.
  3. L'aliquota d'imposta è del 25 per cento.
  4. Ogni anno, i primi 5'000 franchi di utili da capitale sono esenti da imposta per ogni contribuente.
  5. A garanzia dell'imposta, il Consiglio federale può, nella misura del possibile, riscuotere alla fonte l'imposta sugli utili da capitale.

3Per consentire la sistemazione della successione familiare in piccole e medie imprese il Consiglio federale può prevedere termini di pagamento pluriennali.

4Il Consiglio federale emana inoltre le norme necessarie per la riscossione dell'imposta, segnatamente in materia di responsabilità, procedura, assistenza amministrativa e giudiziaria, rimedi giuridici, scadenza, prescrizione e norme penali. Può prevedere multe fino al quintuplo dell'ammontare dell'imposta sottratta e la detenzione fino a tre anni. Si applicano le stesse pene ai mediatori professionali di titoli che non ottemperano ai propri obblighi fiscali.

Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 128a cost., art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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