L'iniziativa ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 34tera (nuovo)
1Il diritto a una formazione professionale appropriata è garantito.
2La Confederazione e i Cantoni assicurano un'offerta sufficiente in materia di formazione professionale. Questa formazione deve rispondere a criteri di qualità e può avere luogo in aziende e scuole professionali, scuole statali o istituzioni analoghe che sottostanno alla sorveglianza dello Stato.
3La Confederazione istituisce un fondo per la formazione professionale.
4Il fondo è finanziato mediante contributi di tutti i datori di lavoro. I costi dei posti di formazione offerti sono presi in considerazione purché soddisfino le condizioni qualitative.
5La Confederazione disciplina la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni. L'utilizzazione di questi mezzi è di competenza dei Cantoni. Essi coinvolgono i partner sociali. Questi collaborano in particolare nella valutazione della qualità dei posti di formazione.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 24 (nuovo)
Nel caso in cui la legge d'applicazione non entri in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 34tera, il Consiglio federale prende immediatamente i necessari provvedimenti per via d'ordinanza.