Iniziativa popolare federale 'per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito'

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 17

1La Svizzera non ha esercito.

2È vietato alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati di mantenere forze armate militari. Le disposizioni concernenti la partecipazione armata a sforzi internazionali per la pace all'esterno della Svizzera sono riservate. Tali disposizioni devono obbligatoriamente essere sottoposte a votazione popolare. Ciò non concerne la partecipazione della Svizzera con unità non armate.

3I compiti civili finora assicurati dall'esercito come l'aiuto in caso di catastrofe o gli interventi di salvataggio sono ripresi dalle autorità civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 18

La politica di sicurezza della Confederazione ha lo scopo di ridurre le ingiustizie fonti di conflitti all'interno e all'esterno della Svizzera. Essa si basa sui principi della democrazia, dei diritti umani e della gestione non violenta dei conflitti. In particolare la Confederazione promuove l'uguaglianza delle possibilità e l'equità dei rapporti tra i sessi, tra i gruppi sociali e tra i popoli come pure la distribuzione equa e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali.

II

Gli articoli 13, 15 secondo periodo, 19-22, 34ter capoverso 1 lettera d, 42 lettera c, 85 numero 9 e 102 numero 11 della Costituzione federale sono abrogati.

III

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

1Dopo l'accettazione delle disposizioni costituzionali degli articoli 17 e 18 da parte di popolo e Cantoni non vengono più tenute né scuole reclute, né corsi di ripetizione, né corsi d'istruzione militare.

2Entro dieci anni, gli effettivi dell'esercito devono essere sciolti mentre i suoi apparecchi e le sue infrastrutture vanno attribuiti a usi civili o distrutti.

3La Confederazione promuove la riconversione delle imprese e delle amministrazioni toccate dal disarmo verso la produzione di beni e servizi civili. Sostiene le regioni e le persone i cui impieghi sono toccati.

Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: titolo prima dell'art. 57, art. 58, art. 59, art. 60: abrogato,art. 140 cpv. 2 lett. d; art. 172 cpv. 1 lett. d e art. 185 cpv. 4 cost.: abrogati, art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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