L'iniziativa ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 37bis cpv. 3 (nuovo)
Nelle località il limite generale della velocità massima è di 30 km/h. L'autorità competente può prevedere deroghe in casi motivati. Può segnatamente aumentare il limite di velocità sulle strade principali, sempre che questo sia compatibile con la sicurezza degli utenti della strada e con la protezione degli abitanti, in particolare dall'inquinamento fonico.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 24 (nuovo)
Entro un anno dall'adozione dell'articolo 37bis capoverso 3 da parte di popolo e Cantoni le autorità competenti emanano le necessarie disposizioni d'applicazione e dispongono i relativi limiti della velocità massima nelle località.
Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 82 cpv. 4 cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.