Giochi nei Kursaal

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I primi tre capoversi dell'art. 35 della Costituzione federale sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:

E' vietato istituire ed esercitare case da giuoco.

I Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pubblico, i giuochi di svago che si solevano fare nei “Kursaal” prima della primavera del 1925, purché l'esercizio di questi giuochi, a giudizio dell'autorità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere l'industria dei forestieri e sia attuato da un'impresa di “Kursaal” adatta a questo scopo.

I Cantoni possono vietare anche i giuochi di questo genere.

Il Consiglio federale emanerà un'ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico bene. La posta non può essere superiore a due franchi.

Ogni permesso cantonale dovrà essere approvato dal Consiglio federale.

Un quarto delle entrate lorde dell'esercizio dei giuochi sarà versato alla Confederazione che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati da cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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