L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 41 quater (nuovo)
Per assicurare il finanziamento totale o parziale delle assicurazioni sociali, la Confederazione preleva una tassa sui vettori d'energia non rinnovabili e sull'elettricità di origine idraulica prodotta in centrali di potenza superiore a un megawatt.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 24 (nuovo)
1Nel caso di una riduzione dell'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia, i costi supplementari così provocati per l'AVS saranno coperti dal prodotto della tassa sull'energia ai sensi dell'articolo 41quater.
2Per il sovrappiù, il prodotto della tassa sull'energia è impiegato, in modo socialmente sopportabile, per la riduzione delle quote versate dai salariati e dai datori di lavoro a favore dell'AVS, dell'AI, dell'IPG e dell'assicurazione contro la disoccupazione, come pure delle quote degli indipendenti a favore dell'AVS, dell'AI e dell'IPG. Le persone prive di attività lucrativa e il cui reddito non raggiunge un montante minimo fissato dalla legge beneficiano di un rimborso fiscale che compensa l'aumento medio del costo dell'energia dovuto alla tassa.
3La tassa sull'energia è introdotta progressivamente a tappe regolari e prevedibili. La legge può prevedere agevolazioni fiscali limitate nel tempo per i casi di rigore.
Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 131a cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.