Iniziativa popolare federale 'per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali ( Iniziativa 3 marzo)'

L'iniziativa popolare modificata ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3a

3aLa legge provvede per un'equilibrata rappresentanza delle donne nelle amministrazioni, in particolare nell'amministrazione generale della Confederazione, nelle aziende in regia, nei politecnici e nelle università.

Art. 143a: Rappresentanza delle donne nelle autorità federali

In tutte le autorità federali, in particolare nel Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati, nel Consiglio federale e nel Tribunale federale, dev'essere garantita un'adeguata rappresentanza delle donne, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna di queste autorità.

Art. 149 cpv. 5

5Per Cantone, la differenza tra la rappresentanza femminile e maschile non può essere superiore a uno. La legislazione federale sancisce le disposizioni esecutive speciali.

Art. 150 cpv. 2

2I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono a deputato una donna o un uomo ciascuno: gli altri Cantoni eleggono a deputati una donna e un uomo ciascuno.

Art. 175 cpv. 1

1Il Consiglio federale è composto di sette membri; almeno tre di essi devono essere donne.

Art. 188 cpv. 4 secondo periodo

4… Almeno il 40 per cento dei membri e dei membri supplenti devono essere donne.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 196 titolo: Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197: Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria degli art. 149 cpv. 5 e 150 cpv. 3 (Composizione ed elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati)

Le disposizioni d'esecuzione devono essere emanate entro cinque anni dall'accettazione degli articoli 149 capoverso 5 e 150 capoverso 3.

2. Disposizione transitoria dell'art. 175 cpv. 1 e 188 cpv. 4 (Composizione e elezione del Consiglio federale, Statuto del Tribunale federale)

1In caso di rinnovo integrale del Consiglio federale e di elezione di conferma del Tribunale federale, i membri uscenti, se erano stati eletti prima dell'accettazione degli articoli 175 capoverso 1 e 188 capoverso 4 modificati, possono essere rieletti anche se non sono adempiute le condizioni di cui a tali articoli.

2In caso di vacanza in seno al Consiglio federale e al Tribunale federale sono eleggibili esclusivamente donne, se non ancora rappresentate conformemente all'articolo 175, rispettivamente articolo 188.

Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con gli articoli 4 capoverso 2 quarto e quinto periodo, 73 capoverso 1bis e capoverso 2, 80 capoverso 1 secondo e terzo periodo e capoverso 2, 95, 107 e con gli articoli 20 e 21 delle disposizioni transitorie (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF 1999 7595)

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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