Iniziativa popolare 'Per un divieto di esportazione di materiale bellico'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 40bis (nuovo)

1La Confederazione promuove e sostiene sforzi internazionali volti ad arginare il commercio di materiale bellico e a ridurre gli armamenti a favore dello sviluppo sociale.

2L'esportazione, il transito e la fornitura mediata di materiale bellico e servizi che servono esclusivamente a scopi di tecnica bellica, nonché le operazioni finanziarie necessarie a tal fine sono vietati. La fabbricazione di materiale bellico è soggetta ad autorizzazione.

3L'esportazione, il transito e la fornitura mediata di beni e servizi che possono essere utilizzati a scopi sia militari sia civili, nonché le operazioni finanziarie necessarie a tal fine sono vietati quando l'acquirente intende utilizzare tali beni o servizi a scopi di tecnica bellica.

4Sono vietate anche tutte le operazioni tendenti ad eludere il divieto, in particolare:

  1. le operazioni negoziate tramite sedi all'estero o in cooperazione con ditte estere;
  2. la fornitura, diretta o mediata, di impianti di produzione, licenze e dati tecnici indispensabili per lo sviluppo o la fabbricazione di materiale bellico e mezzi di distruzione di massa.

5Una commissione federale indipendente dell'amministrazione è incaricata dell'esecuzione. Essa è autorizzata in particolare a:

  1. intervenire qualora vi sia il sospetto di una violazione dei capoversi 3 o 4;
  2. valutare l'impatto sulla pace degli sviluppi tecnologici;
  3. procedere a ispezioni e a verifiche.

6La legislazione federale disciplina i particolari. Essa può sottoporre operazioni definite ai capoversi 3 e 4 all'obbligo d'autorizzazione o di dichiarazione. Commina pene per le infrazioni ai capoverso da 2 a 4.

Art. 41 cpv. 2, 3 e 4

Abrogati

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Ultima modifica 11.04.2024 16:34

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