Iniziativa popolare 'per una politica d'asilo razionale'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 69 quater (nuovo)

1La Svizzera può dare asilo temporaneo, limitato alla durata del pregiudizio, a stranieri che nel loro Paese d'origine sono esposti personalmente a pericoli che ne minacciano la vita, l'integrità corporale o la libertà per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Questa nozione di rifugiato non può essere estesa tramite legge.

2Le domande d'asilo possono essere presentate soltanto ai posti di confine designati dalla legge o presso le rappresentanze svizzere all'estero.

3Ogni procedura d'asilo deve passare in giudicato entro sei mesi. Le decisioni intermedie e su ricorso non sono impugnabili.

4I richiedenti asilo introdottisi illegalmente e quelli la cui domanda è stata respinta definitivamente sono allontanati immediatamente dalla Svizzera senza possibilità di ricorso. L'esecuzione spetta alla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni.

5I Comuni non possono essere obbligati ad accogliere richiedenti asilo sotto la propria sorveglianza e responsabilità.

6Anche in collaborazione con altri Paesi, la Svizzera si sforza di soccorrere le persone minacciate nelle rispettive regioni d'origine. Essa sostiene gli sforzi volti ad ottenere per tali persone una sistemazione all'estero, in una zona al riparo dai pericoli menzionati nel capoverso 1.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)

1Il diritto d'asilo vigente resta in vigore fino alla modificazione della legislazione federale, per quanto non sia in contrasto con l'articolo 69quater, Fintanto che tale legislazione non sarà adeguata, il Consiglio federale disciplina la procedura a livello di ordinanza.

2Le disposizioni di accordi internazionali contrarie ai nuovi disposti dell'articolo 69quater perdono il loro carattere vincolante per la Svizzera dopo un anno dalla conferma ufficiale dell'accettazione di tale articolo da parte del popolo e dei Cantoni. Per quanto necessario, il Consiglio federale provvederà immediatamente a denunciarli.

3Alle procedure d'asilo non ancora passate in giudicato all'entrata in vigore dell'articolo 69quater si applica il diritto previgente. L'esecuzione sottostà al nuovo diritto.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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