Iniziativa popolare federale 'contro l'immigrazione massiccia di stranieri e di richiedenti l'asilo'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 69ter cpv. 1 secondo periodo (nuovo), cpv. 2 e 3 a 5 (nuovi)

1La Confederazione adotta provvedimenti contro l'inforestierimento provocato dalla massiccia immigrazione di stranieri in Svizzera.

2Il numero degli stranieri che annualmente entrano in Svizzera per una dimora di lunga durata non deve superare la metà dell'effettivo degli stranieri che, a beneficio di un permesso di dimora di lunga durata, hanno lasciato definitivamente la Svizzera durante l'anno precedente. Gli stranieri domiciliati, i dimoranti annuali, i rifugiati riconosciuti e i richiedenti l'asilo che hanno ottenuto un permesso di dimora sono considerati a beneficio di un permesso di dimora di lunga durata.

3Sono eccettuati dalla limitazione di cui al capoverso 2 riguardante il numero degli stranieri che entrano in Svizzera per una dimora di lunga durata: gli incaricati di corsi presso istituti di livello superiore, gli scienziati qualificati e il personale ospedaliero e di cura.

Questi stranieri sono riassoggettati alla limitazione secondo il capoverso 2 qualora cessino di esercitare l'attività giustificante l'eccezione.

4Il permesso di dimora di durata limitata, indipendentemente dal fatto che sia esercitata o no un'attività lucrativa, non dà alcun diritto alla dimora di lunga durata.

5Il permesso di domicilio può essere rilasciato soltanto allo straniero che abbia dimorato ininterrottamente almeno per 10 anni in Svizzera.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)

1Trattati internazionali e leggi contrarie alle disposizioni dell'articolo 69ter capoversi 1, secondo periodo, o 3 a 5 devono essere disdetti, rispettivamente adeguate nel più breve termine possibile.

2La limitazione di cui all' articolo 69ter capoverso 2 è abrogata dall'Assemblea federale se un rapporto d'equilibrio tra il numero degli svizzeri all'estero e quello degli stranieri in Svizzera viene ristabilito e la dipendenza della Svizzera rispetto alla manodopera estera non sarà più in contraddizione all'articolo 2 della Costituzione federale (indipendenza della Patria contro lo straniero).

III

Le nuove disposizioni costituzionali entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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