L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 116bis (nuovo)
1Il 1° agosto è Festa nazionale in tutta la Confederazione.
2Per quanto attiene al diritto del lavoro, esso è parificato alla domenica. I particolari sono regolati per legge.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)
1Il Consiglio federale mette in vigore l'articolo 116bis entro tre anni dalla sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.
2Fino all'entrata in vigore della legislazione federale modificata, il Consiglio federale regola i particolari in via d'ordinanza.
3Il giorno della Festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.