Iniziativa popolare 'Per un giorno della Festa nazionale festivo (Iniziativa "1° agosto")'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 116bis (nuovo)

1Il 1° agosto è Festa nazionale in tutta la Confederazione.

2Per quanto attiene al diritto del lavoro, esso è parificato alla domenica. I particolari sono regolati per legge.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)

1Il Consiglio federale mette in vigore l'articolo 116bis entro tre anni dalla sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

2Fino all'entrata in vigore della legislazione federale modificata, il Consiglio federale regola i particolari in via d'ordinanza.

3Il giorno della Festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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