L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
L'art. 70 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 è modificato come segue:
Art. 70
La Confederazione ha il diritto ed il dovere di espellere dal territorio svizzero quegli stranieri che mettono a pericolo la sicurezza interna od esterna della Confederazione o il benessere del popolo svizzero.
A costituire tale pericolo vale in modo speciale la partecipazione a mene anticostituzionali o ad imprese politiche atte a turbare le buone relazioni della Svizzera con Stati esteri, nonché l'attività economica contraria alle regole della lealtà commerciale e agli interessi generali dell'economia nazionale.
Il Consiglio federale è incaricato dell'applicazione di questa disposizione. Le autorità cantonali di polizia denunceranno ad esso, a mezzo del Ministero pubblico della Confederazione, gli stranieri da espellere.