Iniziativa popolare 'Per la salvaguardia delle nostre acque'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 24octies (nuovo)

1Le acque naturali e i tratti d'acque naturali che si trovano ancora prevalentemente nel loro stato originario devono essere globalmente protetti, insieme con le loro rive.

2Gli interventi sui tratti d'acque vicini allo stato naturale che, nonostante gli aggravi inquinanti esistenti, hanno conservato prevalentemente il loro aspetto paesaggistico originario e le loro funzione ecologiche devono essere localmente limitati. Sono inammissibili gli interventi a fini di sfruttamento che alterino direttamente o mediatamente il carattere ecologico o paesaggistico di tratti d'acque vicini allo stato naturale o di tratti d'acque d'una certa importanza fortemente gravati dall'inquinamento.

3Le acque e i tratti d'acque gravati dall'inquinamento devono essere risanati, insieme con le loro rive e tenuto conto dei loro affluenti e emissari, per quanto il ripristino di condizioni vicine allo stato naturale sia giustificato dall'aspetto ecologico o paesaggistico. La libera migrazione dei pesci e la riproduzione naturale degli animali devono essere garantite.

4Gli interventi sulle acque e sulle loro rive devono essere attuati con riguardo e limitati all'indispensabile.

5Interventi di polizia delle opere idrauliche sono ammissibili soltanto se la tutela della vita e della salute dell'uomo o di beni rilevanti lo esigano imperiosamente.

6In caso di sbarramenti e prelievi d'acqua nuovi o esistenti dev'essere permanentemente garantito un sufficiente deflusso lungo tutto il corso dell'acqua. Il deflusso è sufficiente se, in particolare, le biocenosi locali possono sussistere ovvero se, quantitativamente e qualitativamente, paesaggi degni di protezione o pregevoli elementi paesaggistici e falde freatiche non ne risultino notevolmente pregiudicati, sia garantita una sufficiente diluizione delle acque di rifiuto e conservata la fertilità del suolo.

7La restrizione dei diritti acquisiti è risarcita giusta l'articolo 22ter. Per compensare le restrizioni della proprietà soggette ad indennizzo la Confederazione istituisce un fondo alimentato dai possessori delle centrali idroelettriche.

8Le organizzazioni per la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente e le organizzazioni della pesca hanno qualità di parte.

9Opposizioni e reclami diretti contro interventi sulle acque a fini di sfruttamento hanno effetto sospensivo.

Disposizioni transitorie

1I progetti per cui sono già state rilasciate concessioni o autorizzazioni giuridicamente valide sono considerati nuovi interventi sempreché i principali lavori di costruzione non siano già iniziati al momento dell'accettazione dell'articolo 24octies.

2Fintanto che non siano state promulgate le pertinenti disposizioni legali, il Consiglio federale emana le necessarie norme d'esecuzione, disciplinando in particolare la procedura d'autorizzazione e di risanamento. Ove tali norme non siano promulgate entro due anni dall'accettazione dell'articolo 24octies, si potranno autorizzare soltanto interventi di polizia delle opere idrauliche.

3L'articolo 24octies e la presente disposizione transitoria entrano in vigore accettati che siano dal popolo e dai Cantoni.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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