Imposta federale diretta.

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

1. Alla Costituzione federale è aggiunto il seguente articolo:

Art. 41bis

La Confederazione riscuote annualmente un'imposta diretta progressiva sulla sostanza e sulla rendita delle persone fisiche. Sono esenti dall'imposta le sostanze nette inferiori a fr. 20'000 e le rendite che, compreso il reddito della sostanza, non arrivano ai 5'000 franchi. La successione delle persone soggette all'imposta federale dev'essers inventariata d'ufficio.

La Confederazioneriscuote inoltre annualmente un'imposta diretta dalle persone giuridiche. Sono esenti dall'imposta tutte le corporazioni di diritto pubblico, gl'istituti e le imprese, la cui sostanza e il cui reddito servano a scopi d'utilità pubblica, come pure tutte le corporazioni e gl'istituti, la cui sostanza e il cui reddito servano al culto, all'istruzione o all'assistenza dei poveri e degli ammalati.

Spetta alla legislazione federale emanare norme più precise sull'estensione dell'obbligo dell'imposta, l'assetto di questa e le aliquote per le persone fisiche e le persone giuridiche, e sulla procedura tributaria.

La riscossione incombe ai Cantoni. Le spese di procedura e di riscossione sono sopportate dalla Confederazione. Un decimo del provento lordo dell'imposta va ai Cantoni.

2. L'attuale articolo 42 lett. f della Costituzione federale del tenore seguente:

...coi contribuiti dei Cantoni, la cui sistemazione è riservata alla legislazione federale, ritenuta proncipalmente a norma la condizione delle rispettive forze imponibili

è abrogato e sostituito dalla disposizione:

...col provento dell'imposta federale diretta riscossa in conformità dell'articolo 41bis.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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