L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata con la seguente disposizione:
Articolo 41quater(nuovo)
1L'imposizione fiscale del reddito e della sostanza avviene:
- con imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni su il reddito e la sostanza delle persone fisiche e di quelle persone giuridiche la cui imposizione, in virtù della legislazione federale, è di competenza cantonale e comunale;
- con un'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche. La Confederazione fa in modo che i redditi superiori a 100 000 franchi siano assoggettati in tutta la Svizzera a un'imposizione minima uniforme;
- con un'imposta federale diretta su il reddito netto il capitale e le riserve delle persone giuridiche.
2Allo scopo di armonizzare le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, la Confederazione emana in via legislativa disposizioni uniformi su l'obbligo fiscale, l'oggetto dell'imposta, il periodo di computo, la procedura ed il diritto penale fiscale; dev'essere tenuto adeguatamente conto delle misure d'armonizzazione già prese dai Cantoni.
3Riservate le seguenti restrizioni, i Cantoni e i Comuni, nell'ambito del diritto cantonale, stabiliscono essi stessi le tariffe per le imposte dirette (cpv. 1 lett. a):
- a.le imposte generali cantonali e comunali sul reddito delle persone fisiche ammontano insieme almeno a:
- 21% per un reddito imponibile di 100 000 franchi;
- 27% per un reddito imponibile di 200 000 franchi;
- 33,4% per un reddito imponibile di 1 milione di franchi.
- Il reddito necessario per vivere è esente da imposta;
- le imposte generali cantonali e comunali sulla sostanza delle persone fisiche ammontano insieme almeno a:
- 0,7% per una sostanza netta di 1 milione di franchi;
- 1% per la parte della sostanza netta che supera il milione di franchi.
- Le sostanze inferiori a 100 000 franchi sono esenti da imposta. Mediante aumento della quota d'esenzione dev'essere tenuto adeguatamente conto delle condizioni particolari delle persone incapaci al guadagno;
- l'onere fiscale delle persone giuridiche la cui imposizione è di competenza cantonale e comunale (cpv. 1 lett. a) è determinato secondo la loro funzione economica e deve tener conto di quello gravante il reddito e la sostanza delle persone fisiche.
4Per l'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche (cpv. 1 lett. b) vale quanto segue:
- l'imposta ammonta almeno a:
- 6% per un reddito imponibile di 100 000 franchi;
- 10% per un reddito imponibile di 200 000 franchi;
- 14% per un reddito imponibile di 1 milione di franchi.
- 1 redditi inferiori a 40 000 franchi sono esenti da imposta;
- se le imposte generali cantonali e comunali sui redditi delle persone fisiche superiori a 100 000 franchi non raggiungono gli oneri fiscali minimi stabiliti nel capoverso 3 lettera a, differenza spetta alla Confederazione. A tal fine la Confederazione emana una tariffa normale corrispondente al capoverso 3 lettera a, nella quale sono computate le imposte generali sul reddito effettivamente riscosse dai Cantoni e dai Comuni;
- tre decimi del prodotto loro dell'imposta prevista nella lettera a sono devoluti ai Cantoni; almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni e le differenze previste nella lettera b sono assegnati alle perequazione finanziaria intercantonale. L'imposta e le differenze sono riscosse dai Cantoni, per conto della Confederazione.
5Per l'imposta federale diretta su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche (cpv. 1 lett. c) vale quanto segue:
- l'onere fiscale è determinato secondo la funzione economica e deve tener conto di quello gravante il reddito e la sostanza delle persone fisiche;
- le persone giuridiche che la legislazione federale sottopone all'imposta o dichiara esenti da imposta non possono essere gravate da imposte analoghe dei Cantoni e dei Comuni;
- l'imposta è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Ogni Cantone ha diritto ad almeno due terzi del prodotto loro dell'imposta.
6La concessione di privilegi fiscali ingiustificati a determinati contribuenti o gruppi di contribuenti è vietata.
7La legislazione federale disciplina l'esecuzione del presente articolo. Essa può adattare periodicamente al costo della vita le somme indicate in franchi nei capoversi 1, 3 e 4.
II
L'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale è modificato come segue:
Articolo 8
1Con riserva di modificazione mediante legge federale entro i limiti degli articolo 41ter e 41quater, oltre alle modificazione secondo i capoversi 2 a 6 che seguono rimangono valide le disposizioni vigenti al momento dell'accettazione dell'articolo 41quater da parte del popolo e dei Cantoni, concernenti:
a- c. invariate.
2Invariato
3Il decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta per la difesa nazionale è modificato come segue, per gli anni fiscali da designare giusta il capoverso 4:
- a. invariata;
- b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata come segue:
- l'imposta è riscossa conformemente alle prescrizioni applicabili fino al momento dell'entrata in vigore (cpv. 4) del presente capoverso;
- un supplemento del 10% è riscosso sulle parti di reddito eccedenti i 100 000 franchi. Il supplemento è ridotto nella misura in cui le imposte generali cantonali e comunali sul reddito comportano un onere fiscale superiore a quello risultante dall'applicazione di una tariffa normale, corrispondente all'articolo 41quater capoverso 3 lettera a, al reddito imponibile calcolato giusta il numero 1;
- c.l'imposta per le persone giuridiche è cosi disciplinata:
- l'imposta è riscossa conformemente alle prescrizioni applicabili fino al momento dell'entrata in vigore (cpv. 4) del presente capoverso;
- un supplemento del 50% è riscosso sulle imposte su il reddito netto, il capitale e le riserve. Il supplemento è ridotto nella misura in cui le corrispondenti imposte federali, cantonali e comunali eccedono il 30% del reddito netto, rispettivamente lo 0,8% del capitale e delle riserve, calcolati conformemente al numero 1;
d. ed e. invariate;
f. abrogata.
4IL Consiglio federale mette in vigore le disposizioni del capoverso 3 all'inizio del periodo più vicino possibile d'imposta per la difesa nazionale.
5Il Consiglio federale adegua alle modificazioni indicate nei capoverso 2 a 4 i decreti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale.
6Il 1° gennaio 1976 è il punto di riferimento per l'adattamento periodico al costo della vita delle somme indicate in franchi, conformemente all'articolo 41quater capoverso 7.
III
Sono abrogati:
- al momento dell'accettazione della presente iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni:
l'articolo 41ter capoversi 1 ultima frase e 5 lettera c e l'articolo 42quater della Costituzione federale;
- b.al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 8 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale: le disposizioni dell'articolo 41ter della Costituzione federale inerenti all'imposta federale diretta;
- c.al momento dell'entrata in vigore delle leggi d'esecuzione, previste nell'articolo 41quater capoversi 4 e 5 della Costituzione federale, per le imposte federali dirette sul reddito delle persone fisiche e su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche: le disposizioni corrispondenti dell'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale inerenti all'imposta per la difesa nazionale.
L'iniziativa comporta una clausola di ritiro.
Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.