Iniziativa popolare in favore di una più equa imposizione fiscale e l'abolizione dei privilegi fiscali'

L'iniziativa, presentata in forma di proposta generale, chiede l'inserimento nella Costituzione federale delle norme necessarie per la riforma del sistema fiscale svizzero secondo i principi seguenti:

  1. Reddito e sostanza sono tassati esclusivamente secondo principi e tariffe unitari, tenendo conto delle seguenti direttive:
  2. Il reddito delle persone fisiche è tassato secondo una tariffa progressiva. L'aliquota fiscale aumenta proporzionalmente all'importanza del reddito. L'inasprimento della progressione per effetto del rincaro dev'essere periodicamente eliminato.
  3. L'imposizione della famiglia è disciplinata in modo da evitare un aggravio sproporzionato del reddito lavorativo della moglie.
  4. I proventi delle rendite (AVS, AI) sono tassati soltanto per metà.
  5. L'imposizione del reddito delle persone giuridiche avviene, indipendentemente dalla loro forma giuridica, proporzionalmente agli utili non ripartiti.
  6. L'imposizione della sostanza, del capitale e delle riserve ha unicamente carattere complementare.
  7. Privilegi fiscali ancora esistenti devono essere soppressi.
  8. I Cantoni riscuotono per conto della Confederazione l'imposta federale generale sul reddito e sulla sostanza. Il prodotto lordo è in parte devoluto ai Cantoni per coprire adeguatamente il loro fabbisogno finanziario.
  9. Una parte del prodotto lordo dell'imposta federale è assegnata alla perequazione finanziaria. Questa va strutturata in modo da poter ottenere un conguaglio tra gli aggravi fiscali complessivi vigenti nei diversi Cantoni.
  10. I principi e le tariffe unitari sono vincolanti anche per le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. Queste imposte sono riscosse secondo una percentuale di quelle federali. I limiti ammissibili devono essere stabiliti con validità generale.
  11. La Confederazione emana disposizioni unitarie circa la riscossione, di un'imposta cantonale sulle successioni e donazioni.
  12. La Confederazione riscuote un'imposta generale su tutte le bevande alcooliche, graduandone le aliquote secondo la gradazione alcoolica.
  13. La Confederazione provvede alla tassazione del consumo energetico graduando le aliquote fiscali secondo l'aggravio ecologico provocato dalle singole fonti energetiche. Il provento serve a finanziare l'indagine e la soluzione dei problemi ecologici e della pianificazione territoriale. Fa eccezione il provento dell'imposizione dei carburanti che dev'essere sopratutto impiegato per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle strade.
  14. Nella costituzione vanno stabiliti solo i principi, che dovranno essere poi attuati dalla legislazione federale con la riserva di adeguate norme transitorie.

L'iniziativa è munita della clausola di ritiro.

(Sono stati presentati i testi tedesco, italiano e francese; il testo tedesco è determinante)

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Ultima modifica 03.12.2024 12:08

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