Iniziativa popolare 'Per un'efficace protezione dei locatari'

L'iniziativa popolare chiede la sostituzione dell'articolo 34septies capoverso 2 della costituzione federale con un nuovo articolo 31sexies del tenore seguente:

1La Confederazione emana disposizioni sulle pigioni immobiliari e sulla protezione dei locatari dalle disdette ingiustificate e dalle pretese abusive.

2Le pigioni immobiliari non possono essere aumentare nemmeno in caso di cambiamento di proprietario o di locatario, tranne autorizzazione. Questa può essere accordata soltanto per immobili i cui conteggi dimostreranno un reddito locativo insufficiente per permettere un'equa redditività dei fondi propri e la copertura degli oneri effettivi. In caso di trapasso della proprietà, è tenuto conto del prezzo d'acquisto soltanto nella misura in cui non oltrepassi il valore di reddito medio di oggetti paragonabili.

3Le pigioni di cose locate per la prima volta sottostanno ad autorizzazione. Per gli immobili nuovi, le pigioni sono calcolate in base al prezzo di costo; le pigioni esagerate non sono prese in considerazione.

4La disdetta data dal locatore senza gravi motivi è annullata; se giustificata ma implicante conseguenze penose per il conduttore, può essere differita o annullata. Queste disposizioni s'applicano anche in caso di vendita, trasformazione o demolizione della cosa locata. Sono specialmente protetti i locatari il cui appartamento è venduto in proprietà per piani.

5La Confederazione emana disposizioni analoghe per gli affitti e gli immobili concessi in diritto di superficie.

6La Confederazione può chiamare i Cantoni a collaborare all'esecuzione di queste disposizioni.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina