I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto chiedono per mezzo dell'iniziativa popolare che gli articoli 27 e seguenti della Costituzione federale siano modificati e completati nel senso seguente:
- Ogni cittadino svizzero maggiorenne che frequenta un istituite d'insegnamento a scopo di formazione o di perfezionamento ha diritto d'essere sussidiato da un fondo istituito dalla Confederazione (fondazione per compensare completamente adeguate spese di formazione e di sostentamento.
- I beneficiari si impegnano contrattualmente, alla scadenza di un congruo termine, a rimborsare al fondo una somma proporzionata alla loro possibilità finanziarie (reddito e sostanza).
- L'attuazione di questo disciplinamento è di competenza federale.
- Il diritto alle borse di studio dei poteri pubblici, concesse in caso d'indigenza dei genitori, decade soltanto per coloro che hanno diritto ai sussidi secondo il nuovo sistema.
- I Cantoni, tenuto conto di un periodo transitorio, sono tenuti a coordinare la loro legislazione in materia di borse di studio con l'ordinamento istituito dal diritto federale.
- Durante gli studi, i beneficiari non devono essere in alcun modo sfavoriti rispetto ai non beneficiari.
- L'istituzione è finanziata con contributi della Confederazione e dei Cantoni, proporzionalmente alla loro potenzialità finanziaria, e con i rimborsi previsti nel numero 2.
- La Confederazione emana disposizioni esecutive su il riconoscimento degli istituti d'insegnamento in cui si potrà beneficiare di tali sussidi, la determinazione dei sussidi (per anno e il massimo per beneficiario) e il diritto ai sussidi (esclusione in caso di favorevoli condizioni di reddito e di sostanza, indipendentemente dai genitori). Inoltre la Confederazione emana disposizioni circa il rimborso e le condizioni alle quali i beneficiari stranieri potranno essere equiparati ai cittadini svizzeri. A tal fine, saranno consultati i Cantoni, i rappresentanti degli istituti di insegnamento nonché i rappresentanti degli studenti.