I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano che la Costituzione federale sia completata dalla seguente aggiunta:
Art. 1
La Confederazione prende le misure necessarie, conformemente alle disposizioni qui di seguito, per salvaguardare il potere d'acquisto e per prevenire l'aumento del costo della vita.
Art. 2
Essa sorveglia i prezzi e i margini richiesti per le merci e le prestazioni artigiane e industriali, come pure le pigioni e i fitti.
Art. 3
Qualora si manifestino serie perturbazioni dei mercati o la libera formazione dei prezzi sia limitata da misure statali di protezione, la Confederazione emana prescrizioni sui prezzi massimi, intese a impedire aumenti ingiustificati dei prezzi e dei margini richiesti per le merci destinate al mercato interno e per le prestazioni artigiane e industriali. Essa emana inoltre, se è il caso, prescrizioni in materia di compensazione dei prezzi.
Art. 4
Le pigioni per le abitazioni e i locali commerciali non possono essere aumentate, senza autorizzazione, oltre il livello esistente al 31dicembre 1953. Sono esclusi dal controllo delle pigioni gl' immobili divenuti abitabili dopo il 31 dicembre 1948, le camere mobiliate appigionate separatamente e gli appartamenti di vacanza.
Art. 5
Le pigioni non devono eccedere un importo che permetta la copertura degli oneri immobiliari normali come pure il pagamento di un interesse equo per il capitale investito nell'immobile e per i lavori che ne hanno accresciuto il valore. Valore determinante per gli immobili costruiti prima del 1940 è il prezzo d'anteguerra; per gli altri immobili, il costo di costruzione usuale.
Art. 6
Il controllo delle pigioni può essere ridotto gradualmente, quando il numero di abitazioni di varia grandezza e categoria di prezzi sia sufficiente. La data e la misura della riduzione devono essere fissate in modo che non ne risultino spiacevoli conseguenze per l'evoluzione del costo della vita e dei redditi.
Art. 7
Allo scopo di proteggere i locatari, il diritto di disdire i contratti di locazione sarà limitato
Art. 8
I fitti per i fondi usati a scopo agricolo sono soggetti all'autorizzazione delle autorità:
quando si vogliano aumentare quelli in vigore al 31 dicembre 1953;
quando si tratti di fondi affittati per la prima volta dopo il 31 dicembre 1953.
Art. 9
1Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive necessarie.
2Il Cantoni e le organizzazioni economiche possono essere chiamati a collaborare con la Confederazione.
3In materia di controllo delle pigioni e dei fitti, determinate competenze possono essere delegate ai Cantoni .
Art. 10
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 1955 e hanno effetto fino al 31 dicembre 1960.
Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.