Iniziativa popolare federale 'Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 98a       Piazza finanziaria sostenibile

1 La Confederazione si impegna per un orientamento ecologicamente sostenibile della piazza finanziaria svizzera. Per orientare in tal senso i flussi finanziari deve adottare misure che sono in linea con gli standard internazionali e gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera in materia di compatibilità climatica nonché di protezione e rispristino della molteplicità biologica.

I partecipanti svizzeri al mercato finanziario come le banche, le imprese di assicurazione, gli istituti finanziari nonché gli istituti di previdenza e quelli di assicurazione sociale, orientano le loro attività aventi ripercussioni sull’ambiente all’estero, in particolare a causa di emissioni di gas serra, verso l’obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e gli obiettivi internazionali in materia di biodiversità; essi tengono conto delle emissioni dirette e indirette nonché delle ripercussioni sulla biodiversità lungo l’intera catena del valore. La legge prevede eccezioni per partecipanti al mercato finanziario le cui attività hanno ripercussioni minime sull’ambiente.

I partecipanti svizzeri al mercato finanziario non forniscono prestazioni in materia di finanziamento o di assicurazione finalizzate a sviluppare e promuovere nuovi giacimenti di energie fossili o incrementare lo sfruttamento di quelli esistenti; la legge definisce le relative restrizioni.

Per l’attuazione di tali disposizioni è prevista un’autorità di vigilanza con competenze decisionali e sanzionatorie.

Art. 197 n. 172

17. Disposizione transitoria dell’art. 98a (Piazza finanziaria sostenibile)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 98a entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore entro un anno. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.


[1]          RS 101

[2]          Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 11.11.2025 9:16

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