La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 120 cpv. 1bis e 3-6
1bis Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. Sono compresi anche gli organismi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche.
3 La messa in commercio o l'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale di organismi geneticamente modificati, in particolare quelli destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, è soggetta a una procedura di autorizzazione nell'ambito della quale devono essere valutati i rischi.
4 Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati oppure i loro prodotti deve etichettarli come tali per garantire la libertà di scelta e la tracciabilità, nonché per impedire frodi.
5 La Confederazione garantisce una produzione agricola, orticola e forestale senza organismi geneticamente modificati e sostiene la ricerca e la selezione necessarie a questo scopo. Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati si assume le spese delle misure di coesistenza.
6 Gli effetti dei brevetti non si estendono alle piante e agli animali che derivano da una selezione esente da ingegneria genetica e che sono destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, né alle loro parti o componenti.
Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano)
Almeno fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 120 capoversi 1bis e 3-6, non potranno essere messi in commercio organismi geneticamente modificati destinati a usi agricoli, orticoli o forestali.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Iniziativa popolare federale 'Per derrate alimentari senza organismi geneticamente modificati (Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari)'
Ultima modifica 19.05.2025 10:17