Iniziativa popolare federale 'Legalizzazione della cannabis: un’opportunità per l’economia, la salute e l’uguaglianza'

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 105a                              Cannabis

1 La legislazione in materia di coltivazione, possesso e uso personale della cannabis compete alla Confederazione. I cittadini possono coltivare e possedere cannabis a partire dall’età di 18 anni.

2 La coltivazione e vendita a scopo commerciale della cannabis sono permesse. Le aziende di coltivazione e i punti vendita della cannabis sono soggetti a una licenza e a rigorose norme di qualità e di sicurezza.

3 Le entrate provenienti dall’imposta sui prodotti della cannabis sono destinate alla formazione, alla prevenzione e all’informazione in materia di stupefacenti.

4 La vendita della cannabis a minorenni è vietata. La Confederazione organizza campagne d’informazione su larga scala in merito ai rischi derivanti dal consumo della cannabis.

5 Il valore limite di tetraidrocannabinolo nel sangue è stabilito in modo tale che chi consuma quotidianamente sino a cinque grammi di cannabis possa prendere parte alla circolazione stradale.

6 È permesso coltivare a titolo personale al massimo 50 piante di cannabis. A partire da 51 piante è necessaria un’autorizzazione speciale. Oltre alle piante coltivate, è permesso detenere presso il proprio domicilio al massimo tre chilogrammi di cannabis.

7 È permesso importare semi della cannabis e cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali.


[1]              RS 101

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Ultima modifica 19.05.2025 10:17

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