Iniziativa popolare federale 'Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)'

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 54a[2]          Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale

1 La Svizzera non assume obblighi di diritto internazionale che, in forza della loro applicabilità diretta o della necessaria trasposizione nel diritto interno, impongano alle autorità legislative, alle autorità incaricate dell’applicazione del diritto o alle autorità giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni di intervenire nella sfera di protezione dei diritti fondamentali o degli altri diritti costituzionali di persone fisiche o giuridiche, in particolare per mezzo di norme di carattere preventivo o repressivo riguardanti la sicurezza, l’economia, la sanità o l’ambiente.

2 La Svizzera non assume inoltre obblighi di diritto internazionale che impongano direttamente o indirettamente alle autorità amministrative o giudiziarie svizzere di attenersi all’applicazione del diritto o alla giurisprudenza di autorità o tribunali stranieri, internazionali o sopranazionali, eccezion fatta per la Corte internazionale di Giustizia e la Corte penale internazionale, o di assoggettarsi a un tribunale arbitrale.

3 Se un obbligo di diritto internazionale contraddice al capoverso 1 o 2 o tale contraddizione insorge successivamente, sono adottate tutte le contromisure necessarie, optando comunque per quelle meno incisive. Laddove possibile, la Svizzera formula riserve riguardo a singole disposizioni, così da escluderne o limitarne l’applicazione oppure modificarne il contenuto. Se nel caso concreto non sono ammesse siffatte riserve, la Svizzera denuncia senza indugio il trattato internazionale da cui deriva l’obbligo in questione o recede dall’organizzazione internazionale o dalla comunità sopranazionale interessata.

4 I capoversi 1–3 non sono applicabili a:

a. la Convenzione del 4 novembre 1950[3] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

b. i trattati internazionali in materia di diritto internazionale privato, compreso il diritto processuale civile;

c. i trattati internazionali di assistenza giudiziaria in materia civile e penale;

d. i trattati internazionali riguardanti il traffico aereo, stradale, ferroviario o navale, il libero scambio, il diritto d’asilo, il diritto fiscale e il diritto doganale;

e. le sanzioni di carattere non militare delle Nazioni Unite; e

f. le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 190           Diritto determinante

1 In quanto il presente articolo non disponga altrimenti, le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione è stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

2Le disposizioni del diritto internazionale che sono ancora in vigore nonostante l’articolo 54a capoversi 13 in particolare poiché l’Assemblea federale o il Consiglio federale hanno omesso di adottare le contromisure previste dall’articolo 54a capoverso 3 o si astengono durevolmente dal farlo, non sono prese in considerazione in sede di applicazione del diritto.

3Le autorità incaricate dell’applicazione del diritto esaminano liberamente la conformità dei trattati internazionali di cui all’articolo 54a capoverso 4 ai diritti fondamentali previsti dalla presente Costituzione.

Art. 197 n. 15[4]

15. Disposizione transitoria degli art. 54a (Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale) e 190 (Diritto determinante)

Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 54a e 190 sono direttamente applicabili alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.


[1]              RS 101

[2]              La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

[3]              RS 0.101

[4]              Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 08.05.2024 13:22

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