Iniziativa popolare federale 'Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull’alimentazione)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue: 

Art. 74a2 Conservazione degli ecosistemi e della biodiversità
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.
2 La Confederazione non ammette più in particolare il superamento dei valori massimi per i composti azotati e il fosforo, il cui rispetto è essenziale per la qualità dell’acqua, la fertilità del suolo e la biodiversità e che sono stati definiti nel 2008 dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio federale dell’ambiente come obiettivi ambientali per l’agricoltura.

Art. 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis e c, nonché cpv. 2 e 3 
1 Al fine di garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari, acqua potabile pulita compresa, la Confederazione crea presupposti per:
a. preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltive, la biodiversità e la fertilità del suolo nonché promuovere le sementi e il materiale vegetale naturali e riproducibili;
abis.preservare le risorse delle falde freatiche per la captazione sostenibile di acqua potabile;
c. un’agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato e al contempo sostenibili e rispettose del clima;
2 La Confederazione si adopera affinché il grado di autoapprovvigionamento netto sia di almeno il 70 per cento. A tale scopo adotta in particolare misure per promuovere un’alimentazione maggiormente basata su derrate alimentari di origine vegetale e un’agricoltura e una filiera alimentare orientate in tal senso.
3 La Confederazione e i Cantoni impostano le loro sovvenzioni, la promozione della ricerca, la consulenza e la formazione nonché altri incentivi statali in modo che non contraddicano le disposizioni ai capoversi 1 e 2.

Art. 197 n. 153
15. Disposizione transitoria degli art. 74a e 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis e c, nonché cpv. 2 e 3
1 La Confederazione e i Cantoni emanano le loro disposizioni d’esecuzione degli articoli 74a e 104a capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, abis e c, nonché capoversi 2 e 3 entro cinque anni dall’accettazione di tali articoli da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 La legislazione d’esecuzione della Confederazione disciplina in particolare gli strumenti che consentono di adempiere le nuove prescrizioni di cui agli articoli 74a e 104a capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, abis e c, nonché capoversi 2 e 3 entro 10 anni dalla loro adozione. La legge stabilisce degli obiettivi intermedi in vista del raggiungimento del grado di autoapprovvigionamento netto.
3 Gli adeguamenti necessari alla produzione agricola sono concepiti in modo da essere socialmente accettabili e sono sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

1 RS 101

2 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 08.05.2024 13:22

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