La Costituzione federale[1] è modificata come segue:
Art. 117c[2] Sicurezza dell’approvvigionamento medico
1 La Confederazione crea le necessarie condizioni quadro volte a evitare una penuria di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante. A tale scopo prende provvedimenti per:
- promuovere in Svizzera la ricerca, lo sviluppo e la fabbricazione di agenti terapeutici importanti e garantire il rapido accesso dei pazienti a tali agenti terapeutici;
- assicurare la tenuta e la gestione di sufficienti scorte di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante nonché delle loro materie prime di alta qualità, remunerando in modo adeguato le imprese incaricate a tal fine;
- assicurare, in collaborazione con l’estero, catene di fornitura affidabili di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante;
- assicurare lo smercio ordinato e sostenibile di agenti terapeutici importanti in tutte le regioni del Paese;
- assicurare la dispensazione decentralizzata di agenti terapeutici importanti, comprese la consulenza e l’assistenza specialistiche.
2 Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1, la Confederazione e le sue organizzazioni non agiscono in qualità di fornitori di beni o servizi; sono fatte salve le situazioni di emergenza in cui l’economia non è in grado di provvedere autonomamente all’approvvigionamento di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante.