La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 94a Limiti posti all’economia
1 La natura e la sua capacità di rinnovamento costituiscono i limiti posti all’economia nazionale. Le attività economiche possono consumare risorse ed emettere sostanze nocive soltanto nella misura in cui le basi naturali della vita siano conservate.
2 La Confederazione e i Cantoni assicurano il rispetto di tale principio; tengono conto in particolare della sostenibilità sociale, in Svizzera e all’estero, delle misure da essi adottate.
Art. 197 n. 132
13. Disposizione transitoria dell’art. 94a (Limiti posti all’economia)
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro dieci anni dall’accettazione dell’articolo 94a da parte del Popolo e dei Cantoni l’impatto ambientale dei consumi in Svizzera non superi più i limiti del pianeta in rapporto alla popolazione svizzera.
2 La presente disposizione si applica segnatamente al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, al consumo d’acqua, all’utilizzazione del suolo e all’immissione di azoto e fosforo.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.