iniziatiava popolare 'L'aumento del numero dei membri del Consiglio federale e l'elezione di esso da parte del popolo'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I sottoscritti cittadini elettori svizzeri presentano, la seguente richiesta:

Gli articoli 95 e 96 della Costituzione federale sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

Art. 95

L'autorità direttiva ed esecutiva suprema della Confederazione è esercitata da un Consiglio Federale composto di nove membri.

I membri del Consiglio Federale sono eletti lo stesso giorno in cui vengono eletti quelli del Consiglio Nazionale, per una durata di quattro anni, dai cittadini svizzeri aventi diritto; essi entrano in funzione il primo gennaio seguente.

Può essere eletto ogni cittadino svizzero eleggibile al Consiglio Nazionale la cui candidatura è proposta con le firme di almeno 30,000 cittadini aventi diritto di voto. Non si potrà tuttavia eleggere più di un membro del Consiglio Federale in uno stesso cantone. La Svizzera nel suo complesso forma un unico circondario elettorale.

Art. 96

Nella elezione del Consiglio Federale devono tenersi in equa considerazione le tendenze politiche e le regioni linguistiche della Svizzera. Tre membri del Consiglio Federale almeno devono appartenere alle regioni di lingua francese, italiana e romancia della Svizzera. Cinque almeno alle regioni di lingua tedesca.

In caso di vacanza di seggi devesi procedere senza ritardo ad una elezione complementare, a meno che il rinnovo integrale non debba avvenire entro il termine di sei mesi.

Art. 96bis

La legislazione federale detta le disposizioni particolari per l'applicazione dei principi menzionati agli articoli 95 e 96.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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