Iniziativa popolare federale 'Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell’ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)'

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 104a           Derrate alimentari

La Confederazione rafforza l’offerta di derrate alimentari di buona qualità e sicure, prodotte nel rispetto dell’ambiente e delle risorse, degli animali e di condizioni di lavoro eque. Stabilisce le esigenze in materia di produzione e trasformazione.

Assicura che i prodotti agricoli importati utilizzati come derrate alimentari soddisfino in linea di massima almeno le esigenze previste nel capoverso 1; persegue questo obiettivo per le derrate alimentari altamente trasformate, le derrate alimentari composte e gli alimenti per animali. Privilegia i prodotti importati provenienti dal commercio equo e dalle aziende contadine che coltivano il suolo.

Provvede affinché siano ridotte le ripercussioni negative del trasporto e del deposito di derrate alimentari e alimenti per animali sull’ambiente e sul clima.

Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

a. emana prescrizioni sull’autorizzazione di derrate alimentari e alimenti per animali, nonché sulla dichiarazione del loro modo di produzione e di trasformazione;

b. può disciplinare l’attribuzione di contingenti doganali e graduare dazi all’importazione;

c. può concludere convenzioni vincolanti sugli obiettivi con il settore alimentare, in particolare con importatori e commercio al dettaglio;

d. promuove la trasformazione e la commercializzazione di derrate alimentari provenienti dalla produzione regionale e stagionale;

e. prende provvedimenti per limitare lo spreco di derrate alimentari.

Il Consiglio federale fissa obiettivi a medio e lungo termine e riferisce periodicamente sul loro raggiungimento. Se tali obiettivi non sono raggiunti prende provvedimenti supplementari o rafforza gli obiettivi già fissati.

Art. 197 n. 12[2]

12. Disposizione transitoria dell’articolo 104a (Derrate alimentari)

Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 104a da parte del Popolo e dei Cantoni non è entrata in vigore una legge d’esecuzione, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.

[1] RS 101

[2] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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