I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 112 cpv. 3 lett. abis (nuova)
3 L’assicurazione è finanziata:
abis. con il gettito dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni;
Art. 129a (nuovo) Imposta sulle successioni e sulle donazioni
1 La Confederazione riscuote un’imposta sulle successioni e sulle donazioni. I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Due terzi del gettito dell’imposta sono destinati al Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, un terzo ai Cantoni.
2 L’imposta sulle successioni è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione è stata aperta in Svizzera. L’imposta sulle donazioni è riscossa presso il donatore.
3 L’aliquota d’imposta è del 20 per cento. Sono esentati dall’imposta:
una franchigia unica di 2 milioni di franchi sull’importo complessivo della successione e di tutte le donazioni assoggettate all’imposta;
le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato;
le quote successorie e le donazioni a favore di una persona giuridica esentata dall’imposta;
i regali di al massimo 20 000 franchi per anno e per donatario.
4 Il Consiglio federale adegua periodicamente gli importi al rincaro.
5 Qualora la successione o la donazione comprenda un’azienda agricola o un’impresa e gli eredi o i donatari ne proseguano l’attività per almeno dieci anni, si applicano riduzioni particolari all’imposizione al fine di non pregiudicarne l’esistenza e preservare i posti di lavoro.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 9 (nuovo)
9. Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 3 lett. abis e dell’art. 129a (imposta sulle successioni e sulle donazioni)
1 Gli articoli 112 capoverso 3 lettera abis e 129a entrano in vigore quali norme direttamente applicabili il 1° gennaio del secondo anno successivo alla loro accettazione. Alla stessa data gli atti normativi cantonali in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni sono abrogati. Le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione dal 1° gennaio 2012.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione per il periodo che intercorre fino all’entrata in vigore di una legge federale d’esecuzione. Tiene conto di quanto segue:
a. la successione assoggettata all’imposta si compone:
1. del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso,
2. delle donazioni assoggettate all’imposta effettuate dal defunto,
3. dei valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia, assicurazioni e simili per eludere l’imposta;
b. l’imposta sulle successioni è riscossa non appena l’importo di cui all’articolo 129a capoverso 3 lettera a è superato. Il computo dell’imposta sulle successioni tiene conto dell’imposta sulle donazioni già corrisposta;
c. nel caso delle imprese, la riduzione di cui all’articolo 129a capoverso 5 è concessa applicando una franchigia sul valore complessivo dell’impresa e un’aliquota d’imposta ridotta sul valore residuo imponibile. Per dieci anni al massimo, inoltre, può essere autorizzato il pagamento rateale;
d. nel caso delle aziende agricole, la riduzione di cui all’articolo 129a capoverso 5 è concessa considerando nullo il valore dell’azienda sempre che, conformemente alle disposizioni in materia di diritto fondiario rurale, gli eredi o i donatari gestiscano direttamente l’azienda. Se l’azienda cessa la sua attività o è alienata prima dello scadere del termine di dieci anni, l’imposta è riscossa a posteriori pro rata.