I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi)
3 L’assicurazione sociale contro le malattie è esercitata da un unico istituto nazionale di diritto pubblico. Gli organi di tale istituto sono composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni.
4 L’istituto nazionale costituisce agenzie cantonali o intercantonali. Queste sono segnatamente incaricate della determinazione dei premi, della loro riscossione e della rimunerazione delle prestazioni. I premi sono fissati per Cantone e calcolati in base ai costi dell’assicurazione sociale contro le malattie.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizioni transitorie dell’art. 117 cpv. 3 e 4 (Cassa malati nazionale di diritto pubblico)
1 Dopo l’accettazione dell’articolo 117 cpv. 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, l’Assemblea federale emana le disposizioni legali necessarie al trasferimento delle riserve, degli accantonamenti e del patrimonio dal settore dell’assicurazione sociale contro le malattie all’istituto nazionale di cui all’articolo 117 capoversi 3 e 4.
2 Se l’Assemblea federale non emana la pertinente legislazione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3 e 4, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale contro le malattie.