Iniziativa popolare federale '1:12 - Per salari equi'

L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110a (nuovo) Politica salariale

1Il salario massimo versato da un’impresa non può superare di oltre dodici volte il salario minimo versato dalla stessa impresa. Per salario si intende la somma delle prestazioni (denaro e valore delle prestazioni in natura o servizi) che sono corrisposte in relazione a un’attività lucrativa.

2La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Disciplina in particolare:

a. le eccezioni, segnatamente per quanto concerne il salario delle persone in formazione, degli stagisti e delle persone con posti di lavoro protetti;

b. l’applicazione al lavoro a prestito e al lavoro a tempo parziale.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n.8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell’art. 110a (nuovo)

(Politica salariale)

Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 110a da parte del Popolo e dei Cantoni, sino all’entrata in vigore della pertinente legislazione federale il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.





1 RS 101

2 L'iniziativa popolare non sostituisce alcuna disposizione transitoria; per tale ragione la numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione, secondo l'ordine cronologico delle modifiche accettate in votazione popolare. La Cancelleria federale eseguirà gli adeguamenti necessari prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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