Iniziativa popolare federale 'Per i trasporti pubblici'

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art.81a (nuovo) Trasporti pubblici

La Confederazione e i Cantoni promuovono in tutte le regioni del Paese i trasporti pubblici su strada, per ferrovia e vie d’acqua, nonché il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia.

Art 86 cpv. 3, 3ter (nuovo), 4 e 5 (nuovo)

3 Impiega per i trasporti la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri. Questa quota a destinazione vincolata è ripartita come segue :

  1. una metà per i compiti di cui all’articolo 81a; il promovimento avviene principalmente mediante il finanziamento dell’infrastruttura;
  2. l’altra metà per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
    1. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
    2. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
    3. provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura die trasporti nelle città e negli agglomerati;
    4. contributi ai costi delle strade principali;
    5. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedi¬menti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
    6. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
    7. contributi ai Cantoni senza strade nazionali.

    3 ter Il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali è impiegato per i com¬piti e spese connessi alla circolazione stradale di cui al capoverso 3 lettera b.

    4 Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento, differenziato secondo il tipo di carburante, sull’im¬posta di consumo.

    5 Il prodotto netto del supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti die trasporti terrestri è impiegato in parti uguali per i compiti e le spese di cui al capoverso 3 lettere a e b.

    II

    Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

    Art 196 n. 3 cpv. 2 lett. C

    3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)

    2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

  3. utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali di cui all’articolo 86 capoverso 3 lettera a.

Art 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell’articolo 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico)

L’assegnazione die mezzi secondo l’articolo 86 capoverso 3 è attuata entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 81a da parte del Popolo e die Cantoni.

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Ultima modifica 11.04.2024 16:34

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