L'iniziativa ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 23 (nuovo)
1Al fine di smantellare i compiti dello Stato e assicurare un'efficiente deregolamentazione e riprivatizzazione, all'inizio del quinto anno dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria da parte del Popolo e dei Cantoni tutte le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale che a tale momento non siano stati confermati validi in tutto od in parte dal Parlamento federale vengono abrogati.
2Sono eccettuate le leggi federali o i decreti federali di obbligatorietà generale che:
- poggiano su accordi internazionali o trattati internazionali;
- sono indispensabili per garantire l'ordine statuale. Il Consiglio federale propone quali atti legislativi rientrano in questa categoria e indice in merito una procedura di consultazione.
3Contro la decisione di mantenere in vigore in tutto od in parte leggi federali o decreti federali di obbligatorietà generale può essere chiesto il referendum.