L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 23 (nuovo)
1La Confederazione riduce progressivamente i crediti per la difesa nazionale fino a quando, al più tardi dieci anni dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria, le spese per la difesa nazionale saranno ridotte alla metà di quelle dei conti dell'anno 1987. Il rincaro è compensato.
2L'Assemblea federale fissa per legge, ogni quattro anni, l'utilizzazione della somma così risparmiata.
3Un terzo della somma risparmiata è destinato a un potenziamento della politica di pace a livello internazionale (cooperazione allo sviluppo, protezione delle risorse vitali, prevenzione dei conflitti, composizione pacifica dei conflitti, disarmo e sicurezza collettiva).
4La Confederazione promuove la riconversione delle aziende e amministrazioni toccate dalle misure di disarmo verso la produzione di beni e servizi civili orientati sul futuro, e prende provvedimenti di sostegno per i dipendenti e le regioni toccati. La Confederazione costituisce un fondo di conversione di l miliardo di franchi per creare posti di lavoro sostitutivi.
Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.