L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 32septies (nuovo)
Il consumo di stupefacenti come pure la coltivazione, il possesso e l'acquisto degli stessi per il consumo personale sono esenti da pena.
Art. 32octies (nuovo)
1La Confederazione emana disposizioni sulla coltivazione, l'importazione, la produzione e il commercio di stupefacenti.
2La legislazione federale disciplina l'assegnazione di concessioni sufficienti, tenendo conto in particolare della tutela della gioventù, del divieto di pubblicità e dell'informazione sui prodotti. Gli stupefacenti che non sono consumati ad uso terapeutico non sottostanno a ricetta medica.
3La legislazione disciplina l'imposizione fiscale degli stupefacenti, il cui ricavo netto è ripartito a metà tra la Confederazione e i Cantoni. Essa stabilisce la quota minima da utilizzare per prevenire l'abuso di stupefacenti, per ricercarne le cause e per alleviarne le conseguenze.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 20 (nuovo)
1L'articolo 32septies entra in vigore approvato che sia dal popolo e dai Cantoni, nella misura in cui non sia in contrasto con obblighi imposti da trattati internazionali. I trattati internazionali contenenti tali disposizioni devono essere denunciati immediatamente.
2La legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 32octies deve essere emanata entro tre anni. Altrimenti il Consiglio federale emana a termine le disposizioni indispensabili. I trattati internazionali che sono in contraddizione con le disposizioni esecutive vanno adeguati al più tardi per il termine dell'entrata in vigore oppure, all'occorrenza, devono essere denunciati.