Iniziativa popolare federale 'per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 37bis cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2, secondo, terzo e quarto periodo (nuovo) e cpv. 2 (nuovo)

1bisConfederazione, Cantoni e Comuni dimezzano il traffico stradale motorizzato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa per dimezzare il traffico da parte del popolo e dei Cantoni. Il nuovo livello così raggiunto non potrà più essere superato. Determinante è il volume totale del traffico stradale in Svizzera. Queste disposizioni non riguardano il traffico pubblico, che non viene conteggiato.

2…I Comuni possono disporre limitazioni del traffico su tutte le strade del loro territorio, ad eccezioni di quelle nazionali, nella misura in cui perseguano l'obiettivo del capoverso 1bis o il miglioramento o la salvaguardia degli spazi vitali. La chiusura completa di quelle che la Confederazione ha designato come strade di transito è possibile soltanto previo assenso della Confederazione. Resta salvo l'uso delle strade per il servizio degli enti pubblici.

3I mezzi utilizzati per dimezzare il traffico stradale motorizzato sono definiti dalla legge.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 23 (nuovo)

Se la legislazione d'esecuzione secondo l'articolo 37bis capoverso 3 non è ancora vigente dopo tre anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per dimezzare il traffico, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni mediante ordinanza.

Con decreto federale del 28 settembre 1999 il testo dell'iniziativa è stato adatto alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (vedi FF 1999 7591)

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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