Iniziativa popolare 'Per una regolamentazione dell'immigrazione'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 121 titolo: Dimora e domicilio, entrata e uscita, asilo

Art. 121a Limitazione della popolazione straniera residente in Svizzera

1La Confederazione provvede affinché la proporzione di cittadini stranieri nella popolazione residente in Svizzera non superi il 18 per cento.

2Nel calcolo sono annoverati in particolare i domiciliati, gli annuali, i rifugiati riconosciuti e gli stranieri con permesso umanitario di dimora. Se rimangono in Svizzera per più di un anno sono annoverati anche gli stranieri di cui al capoverso 4 e quelli titolari di altro permesso di dimora. I dimoranti per breve durata, con o senza attività lucrativa, vengono annoverati dopo 8 mesi di dimora, se questa vien rinnovata ed essi siano autorizzati a far venire in Svizzera le loro famiglie.

3Non sono annoverati nel calcolo, indipendentemente dalla durata della loro dimora in Svizzera, i frontalieri, gli stagionali che non hanno fatto venire in Svizzera le loro famiglie, i membri di organizzazioni internazionali, i membri di servizi consolari e diplomatici, i ricercatori e dirigenti qualificati, gli artisti, gli ospiti in stabilimenti di cura, i praticanti, gli studenti e gli allievi nonché i turisti. Non sono annoverati nemmeno gli stranieri di cui al capoverso 4 qualora rimangano in Svizzera per meno di 12 mesi.

4Per i richiedenti l'asilo, i profughi di guerra, gli stranieri alla ricerca di protezione, le persone accolte provvisoriamente, gli internati e gli stranieri senza residenza fissa in Svizzera la Confederazione fa in modo che non vi siano incentivi finanziari tali da indurli a rimanere in Svizzera.

5Le persone di cui al capoverso 4, se incarcerate in Svizzera, non possono essere messe in una condizione finanziariamente migliore di quanto sarebbe il caso nel Paese di origine.

6Gli stranieri giusta il capoverso 4 o privi di permesso di dimora, colpiti da una decisione di espulsione della polizia degli stranieri o delle autorità penali, la cui esecuzione fosse possibile, lecita e ragionevolmente esigibile, possono, affinché sia assicurata l'espulsione, essere tenuti in carcere fino al momento dell'esecuzione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 196 titolo: Disposizioni transitorie del decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197: Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Limitazione della popolazione straniera residente in Svizzera)

1Nella misura in cui, all'entrata in vigore dell'articolo 121a, sia superato il limite ivi fissato del 18 per cento, l'esubero sarà compensato entro il termine più breve possibile mediante l'emigrazione volontaria di stranieri.

2Se un'eventuale eccedenza di nascite non può essere compensata in questo modo, un superamento temporaneo del limite del 18 per cento è ammesso nella misura in cui non vengano rilasciati nuovi permessi di dimora a stranieri giusta l'articolo 121a capoverso 2.

Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con gli articoli 69quater, 69quinquies, 70bis e con l'articolo 21 delle disposizioni transitorie (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF 1999 7593).

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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