Iniziativa popolare 'Contro l'immigrazione clandestina'

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 69ter cpv. 2 lett. d, cpv. 3 (nuovo) e cpv. 4 (nuovo)

2...

d.Abrogato.

3Nel rispetto della legislazione, la Confederazione concede asilo alle persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a pregiudizi siffatti.

4Per impedire l'entrata illegale e l'abuso del diritto d'asilo sono applicabili le disposizioni seguenti, fatto salvo il divieto di respingimento:

  1. La domanda d'asilo inoltrata da un richiedente entrato illegalmente in Svizzera non è esaminata nel merito.
  2. Il richiedente non ha il diritto di entrare in Svizzera durante la procedura d'asilo e, se già vi si trova, non ha libertà di domicilio.
  3. Durante la procedura d'asilo il richiedente non ha il diritto di svolgere un'attività lucrativa. Se vi è autorizzato, il suo reddito lavorativo è amministrato dalla Confederazione a copertura delle spese di sussistenza e di altri costi da lui causati; eventuali eccedenze gli saranno versate solo in caso di concessione dell'asilo o di partenza dalla Svizzera.
  4. La decisione sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione. I ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito o di diniego dell'asilo sono ammessi solo per violazione del diritto federale, accertamento arbitrario dei fatti o violazione del diritto di essere sentiti.
  5. In caso di non entrata nel merito o di rigetto della domanda d'asilo, il richiedente è espulso dalla Svizzera. La violazione del divieto di respingimento può essere esaminata dettagliatamente in sede di procedura di ricorso.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 21 (nuovo)

Le disposizioni dell'articolo 69ter capoversi 3 e 4 riveduto entrano in vigore tre mesi dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale emana le necessarie norme esecutive tramite ordinanza che decade all'entrata in vigore della legislazione ordinaria.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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