L'iniziativa ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 69ter cpv. 2 lett. d, cpv. 3 (nuovo) e cpv. 4 (nuovo)
2...
d.Abrogato.
3Nel rispetto della legislazione, la Confederazione concede asilo alle persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a pregiudizi siffatti.
4Per impedire l'entrata illegale e l'abuso del diritto d'asilo sono applicabili le disposizioni seguenti, fatto salvo il divieto di respingimento:
- La domanda d'asilo inoltrata da un richiedente entrato illegalmente in Svizzera non è esaminata nel merito.
- Il richiedente non ha il diritto di entrare in Svizzera durante la procedura d'asilo e, se già vi si trova, non ha libertà di domicilio.
- Durante la procedura d'asilo il richiedente non ha il diritto di svolgere un'attività lucrativa. Se vi è autorizzato, il suo reddito lavorativo è amministrato dalla Confederazione a copertura delle spese di sussistenza e di altri costi da lui causati; eventuali eccedenze gli saranno versate solo in caso di concessione dell'asilo o di partenza dalla Svizzera.
- La decisione sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione. I ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito o di diniego dell'asilo sono ammessi solo per violazione del diritto federale, accertamento arbitrario dei fatti o violazione del diritto di essere sentiti.
- In caso di non entrata nel merito o di rigetto della domanda d'asilo, il richiedente è espulso dalla Svizzera. La violazione del divieto di respingimento può essere esaminata dettagliatamente in sede di procedura di ricorso.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 21 (nuovo)
Le disposizioni dell'articolo 69ter capoversi 3 e 4 riveduto entrano in vigore tre mesi dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale emana le necessarie norme esecutive tramite ordinanza che decade all'entrata in vigore della legislazione ordinaria.