L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 68 bis (nuovo)
1In materia di lotta contro la tossicomania, la Confederazione persegue una politica rigorosa mirante direttamente all'astinenza.
2Essa adotta, in via legislativa, tutte le misure atte a ridurre la domanda di stupefacenti e il numero di consumatori, a curare la tossicodipendenza, a diminuire i danni sociali ed economici derivanti dal consumo e a combattere concretamente il traffico illegale di stupefacenti.
3Per proteggere i giovani dalla droga, la Confederazione si oppone al consumo di stupefacenti e persegue una politica di prevenzione attiva volta a rafforzare la personalità dell'individuo.
4La Confederazione incoraggia e sostiene l‘applicazione di misure atte ad assicurare la disassuefazione fisica, la disintossicazione duratura e il reinserimento sociale dei tossicomani.
5La distribuzione di stupefacenti è vietata. È fatta salva l'utilizzazione a scopo prettamente medico, ad esclusione però dell'uso di eroina, d'oppio da fumare, di cocaina, di canapa indiana, di allucinogeni e di sostanze analoghe.