iniziatiav popolare'per una sana assicurazione malattie'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34bis

1La Confederazione istituisce, in via legislativa, l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Ne affida l'esecuzione ad istituzioni che esercitino l'assicurazione secondo il principio della mutualità.

  1. L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. La Confederazione può dichiararla obbligatoria per altre categorie della popolazione.
  2. L'assicurazione della cura medica e dei medicamenti è obbligatoria per tutta la popolazione. Essa copre, senza limiti di durata, le spese di trattamento in caso di malattia e, se non già assicurate altrimenti per legge, quelle in caso d'infortunio; vi sono incluse le cure a domicilio e misure di prevenzione.

L'assicurazione è finanziata con:

  1. contributi degli assicurati, secondo la loro capacità economica; per le persone esercitanti un'attività lucrativa è tenuto conto, per il calcolo del contributo, dell'intero reddito lavorativo; se si tratta di lavoratori dipendenti, almeno la metà del contributo è a carico dei rispettivi datori di lavoro. I fanciulli non pagano contributi;
  2. un contributo della Confederazione pari almeno ad un quarto delle uscite; la legge disciplina la partecipazione dei Cantoni al contributo federale.

La legge può prevedere che gli assicurati partecipino alle spese da loro causate, con un quinto al massimo del loro contributo per anno; per le misure di prevenzione non può essere riscossa alcuna partecipazione

3.L'assicurazione dell'indennità di malattia è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. Essa versa, in caso di perdita di guadagno dovuta a malattia, un'indennità giornaliera pari almeno all'80 per cento del salario assicurato.

L'assicurazione è finanziata con contributi in per cento del salario assicurato, per almeno la metà a carico dei datori di lavoro.

La Confederazione provvede affinché le persone non assicurate per legge possano aderire all'assicurazione dell'indennità giornaliera per prestazioni in caso di malattia o infortunio.

2La libertà terapeutica è garantita nei limiti dell'economicità. Confederazione e Cantoni provvedono per un impiego economico dei mezzi finanziari dell'assicurazione. A tal fine, emanano prescrizioni in materia di tariffe e conteggi e stabiliscono pianificazioni ospedaliere vincolanti.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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