Iniziativa popolare 'Per un'assicurazione malattie finanziariamento sopportabile (Iniziativa delle casse malati)'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34bis cpv. 3-7 (nuovi)

3Confederazione e Cantoni garantiscono alla popolazione un'assistenza che corrisponda alle necessità, con prestazioni di servizio medico nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, nonché il suo economico esercizio. Per assicurarne l'economicità, Confederazione e Cantoni emanano in particolare norme tariffarie e contabili.

4L'assicurazione contro le malattie va esercitata dalle casse malati riconosciute dalla Confederazione. Essa comprende in particolare i costi di trattamento e le prestazioni in contanti per le malattie, la maternità, nonché, se non assicurati altrimenti, per gli infortuni e le infermità congenite. Le casse malati hanno facoltà di esercitare assicurazioni complementari concernenti l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

5La Confederazione versa sussidi alle casse malati per compensare gli impegni sociali e politico-sociali loro imposti per Costituzione e per legge, in particolare per l'impegno di assicurare la solidarietà fra i sessi e le generazioni.

6I Cantoni, per mezzo di adeguati sussidi, ribassano i premi e le partecipazioni alle spese dell'assicurazione contro le malattie per gli assicurati in condizioni economiche disagiate. All'uopo la Confederazione emana disposizioni-quadro. Se impongono alle casse malati obblighi che vadano oltre il diritto federale, i Cantoni devono anche bonificare alle casse i maggiori costi ad esse derivanti.

7La Confederazione regola il rapporto con gli altri rami dell'assicurazione sociale e con altri enti tenuti a fornire prestazioni.

Disposizioni transitorie, art. 19 (nuovo)

A partire dall'anno civile susseguente all'accettazione dell'articolo 34bis capoversi 3 a 7 e fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione, i sussidi federali alle casse malati saranno regolati secondo le disposizioni che vigevano per il 1974.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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