Iniziativa popolare federale 'concernente la destinazione vincolata delle imposte e dei dazi sul tabacco'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34quater cpv. 2 lett. b

  1. con un contributo della Confederazione non eccedente la metà delle uscite e coperto, in primo luogo, dalla metà dei proventi netti dell'imposta e dei dazi doganali sul tabacco, e dall'imposizione fiscale sulle bevande distillate, secondo il disposto dell'articolo 32bis capoverso 9;

Art. 41quater (nuovo)

1La Confederzione assegna al consumo del tabacco la metà del prodotto netto delle imposte sul tabacco greggio e lavorato, e l'intero provento di un dazio, utilizzandoli:

  1. come contributi alle spese per la costruzione di punti di vendita per tabacchi e di centri per fumatori, appartenenti a una rete da designare dal Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni e soddisfacenti a requisiti tecnici determinati;
  2. come contributi generali alle spese delle istallazioni adibite al consumo di tabacco negli edifici e mezzi di trasporto pubblici;
  3. come contributi per la soppressione di istallazioni che ostacolano o impediscono in qualsivoglia maniera il consumo di tabacco;
  4. come contributi per provvedimenti protettivi, resi necessari dal consumo di tabacco, come impianti di evacuazione del fumo o rifugi per non fumatori;
  5. per la ricerca sul tabacco.

2La Confederazione riscuote il dazio nella misura in cui la suddetta metà del prodotto netto delle imposte sul tabacco non risulti sufficiente a garantire la realizzazione dei compiti di cui al capoverso 1.

3La legislazione federale disciplina nei particolari l'attuazione di questi principi.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina