L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 24sexies cpv. 5
5Le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono zone protette. Non vi si può costruire alcun impianto né mutare, in qualsiasi modo, la configurazione del terreno. Sono eccettuate le istallazioni destinate a preservare il fine protettivo e a mantenere l'attuale utilizzazione agricola.
Disposizione transitoria
Gli impianti, le costruzioni e le modificazioni del terreno contrari allo scopo della zona protetta e attuati dopo il 1°giugno 1983, in particolare nella zona palustre di Rothenthurm, sul territorio dei Cantoni di Svitto e di Zugo, devono essere demoliti e rimossi a spese di chi li ha attuati. Lo stato originario dev'essere ripristinato.