Iniziativa popolare 'Per la protezione delle paludi (Iniziativa Rothenthurm)'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 24sexies cpv. 5

5Le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono zone protette. Non vi si può costruire alcun impianto né mutare, in qualsiasi modo, la configurazione del terreno. Sono eccettuate le istallazioni destinate a preservare il fine protettivo e a mantenere l'attuale utilizzazione agricola.

Disposizione transitoria

Gli impianti, le costruzioni e le modificazioni del terreno contrari allo scopo della zona protetta e attuati dopo il 1°giugno 1983, in particolare nella zona palustre di Rothenthurm, sul territorio dei Cantoni di Svitto e di Zugo, devono essere demoliti e rimossi a spese di chi li ha attuati. Lo stato originario dev'essere ripristinato.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 03.12.2024 12:08

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